Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge qui illustrata intende sterilizzare le maggiori imposte sul reddito gravanti sui soggetti che godono dell'applicazione della aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Tali maggiori imposte sono dovute in conseguenza dell'abrogazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'introduzione, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, del nuovo regime di tassazione dei redditi delle società ed enti diversi dalle persone fisiche (IRES), nell'ambito del quale si prevedono, tra i soggetti passivi del tributo, oltre alle società di capitali, anche gli enti che non svolgono attività commerciale.
Giova premettere che con il sistema di tassazione in vigore sino al periodo d'imposta 2003, per evitare la doppia tassazione dei redditi (prima in capo alla società partecipata e poi in capo al socio), esisteva il meccanismo del cosiddetto «credito d'imposta sugli utili» spettante al socio (pari ai 9/16 degli utili distribuiti e comunque variabile in relazione all'aliquota d'imposta), che concretamente consentiva di parametrare il prelievo fiscale sui redditi prodotti dalla società partecipata alle imposte previste in funzione della situazione giuridica propria del soggetto partecipante (nel caso in esame la fondazione).
Appare utile raffrontare mediante un esempio le due situazioni. Analizziamo prima l'ipotesi di una fondazione che con il vecchio regime deteneva delle partecipazioni
società partecipata Alfa
reddito imponibile euro 1.000,00
IRPEG 33 per cento euro 330,00
reddito distribuibile euro 670,00
Ipotizzando, per semplificare l'esempio, che la società Alfa avesse avuto come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRPEG ridotta alla metà, ai sensi della normativa citata, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione era così determinato:
fondazione Beta
dividendi percepiti euro 670,00
+ credito d'imposta euro 330,00
imponibile IRPEG euro 1.000,00
IRPEG 16,5 per cento euro 165,00
- credito d'imposta euro 330,00
imposta a credito euro 165,00
Come si evince chiaramente dall'esempio, il credito d'imposta consentiva di annullare l'incidenza dell'IRPEG assolta dalla società sugli utili distribuiti e di sottoporre gli stessi a tassazione in capo ai soci secondo le rispettive aliquote.
L'IRPEG assolta dalla società costituiva, quindi, un acconto dell'imposta che avrebbero dovuto versare i soci. E nel caso in cui l'aliquota del socio fosse stata inferiore a quella della società, come per le fondazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si aveva diritto al rimborso, o al riporto a nuovo, della maggiore somma pagata a titolo di acconto dalla società partecipata.
Con l'introduzione dell'IRES, a decorrere dal 1o gennaio 2004, è stato soppresso il credito d'imposta per la partecipazione in società di capitali, e, al fine di evitare la doppia tassazione degli utili societari, prima in capo alla società partecipata e successivamente in capo al socio, ed è stato inserito il regime dell'esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (cosiddetta «participation exemption»).
L'adozione di questo nuovo sistema di tassazione ha comportato che il prelievo fiscale sui redditi prodotti dalla società partecipata è rimasto svincolato dalla situazione soggettiva del soggetto partecipante, con inevitabili conseguenze negative per quest'ultimo che ha, in concreto, perso la possibilità di godere dell'applicazione di una eventuale aliquota agevolata sui redditi derivanti da dividendi.
Vi è da aggiungere che il carico fiscale per il soggetto partecipante (qualora sia una persona fisica o un ente non commerciale) è ulteriormente aggravato per effetto della prevista imponibilità, a titolo di reddito di capitale, del 40 per cento degli utili percepiti.
Nel caso specifico dei soggetti che godono della riduzione alla metà dell'aliquota IRES, come le fondazioni con personalità giuridica che operano nel settore culturale, l'aggravio d'imposta può essere così rappresentato:
società partecipata Alfa
reddito imponibile euro 1.000,00
IRES 33 per cento euro 330,00
reddito distribuibile euro 670,00
Ipotizzando che la società Alfa abbia come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRES ridotta alla metà, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione è così determinato:
fondazione Beta
dividendi percepiti euro 670,00
dividendi imponibili
40 per cento euro 268,00
IRES 16,5 per cento euro 44,22
Appare evidente dall'esempio che, a parità di utili percepiti (euro 670), la fondazione subisce un aggravio fiscale, rispetto al precedente regime, pari all'IRES che oggi deve versare, cioè euro 44,22, e alla perdita dell'imposta a credito di euro 165.